Art. 15.
(Svolgimento delle attività culturali).

      1. Le attività promosse dalla Fondazione, e in particolare il Festival dei Due

 

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Mondi di Spoleto sono svolte, in tutto l'arco del periodo estivo negli immobili di proprietà della medesima Fondazione e negli altri edifici o aree allo scopo destinati o da destinare, di proprietà del comune di Spoleto o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo.

      2. Il comune di Spoleto provvede a sue spese alla conservazione e alla manutenzione degli immobili di sua proprietà di cui al comma 1.

      3. La Fondazione può svolgere attività, coerenti con i propri fini, anche al di fuori della città di Spoleto e nel territorio di Paesi esteri, anche in collaborazione con altri enti, italiani o stranieri, di elevato prestigio culturale.